Il contratto EPC
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L’Energy Performance Contract o Contratto EPC è un accordo contrattuale tra il committente e la ESCo riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica.
I pagamenti, a fronte degli investimenti in siffatta misura, sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente.
Il contratto è applicabile a qualsiasi settore: civile, industriale, terziario-servizi ed anche nella Pubblica Amministrazione. EDILVI opera mediante il contratto EPC nell’efficientamento energetico degli edifici pubblici.
Gli step del contratto EPC
L’EPC si configura come un contratto a “garanzia di risultato” attraverso il quale la ESCo esprime il proprio impegno ad ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica.
I compiti della ESCo sono:
- Effettuare una diagnosi energetica specifica;
- Predisporre uno studio di fattibilità e Business Plan;
- Definizione quota equity ESCo;
- Stabilire un accordo contrattuale;
- Realizzare gli interventi;
- Monitoraggio e report specifici.
Un esempio per il settore civile
Una Pubblica Amministrazione tramite un apposito bando di gara commissiona ad una ESCo l’esecuzione di una diagnosi energetica degli immobili pubblici di sua proprietà da efficientare.
La ESCo provvede quindi ad effettuare uno studio di fattibilità tecnico-economica corredato da un’analisi di sensibilità, a valle del quale sottopone alla PA un contratto EPC che viene sottoscritto da entrambe le parti.
Una volta realizzato l’intervento, la ESCo avvia il piano di monitoraggio energetico dell’immobile attraverso opportuni sistemi di contabilizzazione e ripartizione dei consumi. Per tutta la durata contrattuale il risparmio conseguito rispetto alla “baseline” di riferimento viene suddiviso, a scadenze regolari e sulla scorta delle misure, in due quote: una in capo alla ESCo ed una in capo alla Pubblica Amministrazione.
A partire dalla data di conclusione temporale del contratto, la Pubblica Amministrazione godrà dei risparmi che l’intervento andrà a generare per la restante vita tecnica.
Il mancato raggiungimento delle performace previste resta, invece, in capo alla ESCo.