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Super Bonus ristrutturazione casa

Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 maggio 2020 e convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, (prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 L. 178/2020, dalla Legge di Bilancio 2022 L. 234/2021 e dalla Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022), ha introdotto nuovi incentivi dedicati alla ristrutturazione delle case esistenti, volti a renderle più efficienti dal punto di vista energetico e più sicure dal punto di vista antisismico.

I Super Bonus sono fruibili, dalle case singole e da edifici con più unità abitative con unico proprietario, su interventi effettuati a partire dal 01 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2025. Con la Legge di Bilancio 2023 sono state introdotte importanti modifiche. La percentuale di detrazione, infatti, è variabile ed ha date di scadenza differenti a seconda che si tratti di case singole o edifici da due o quattro unità con un unico proprietario:

    • 110% con scadenza al 31 marzo 2023 nel caso in cui siano state effettuate il 30% delle opere entro il 30 settembre 2022 (case singole);
    • 90% con scadenza al 31 dicembre 2023 per lavori avviati entro il 01 gennaio 2023 su prima casa e con reddito di riferimento non superiore a 15.000 € (case singole);
    • 110% con scadenza al 31 dicembre 2025 per edifici situati in zone colpite da sisma per la parte eccedente il contributo per la ricostruzione;
    • 110% con scadenza al 31 dicembre 2023 con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022 (edifici da due a quattro unità con unico proprietario);
    • 90% al 31 dicembre 2023 (edifici da due a quattro unità con unico proprietario);
    • 70% al 31 dicembre 2024 (edifici da due a quattro unità con unico proprietario);
    • 65% al 31 dicembre 2025 (edifici da due a quattro unità con unico proprietario);
    • 110% al 31 dicembre 2025 per edifici situati in comuni colpiti da sisma (edifici da due a quattro unità con unico proprietario).

Le detrazioni fiscali si possono recuperare in quote di pari importo in 5 anni per il 2021 ed in quote di 4 anni per il 2022 e gli anni successivi.

Cessione del credito e sconto in fattura sono possibili solo per coloro che hanno presentato CILAS o titolo edilizio entro il 16/02/2023.

Sono incentivi che si sommano a quelli già esistenti ed hanno una peculiarità: per poter fruire della detrazione si deve effettuare obbligatoriamente almeno uno dei tre interventi traino (due inerenti l’efficienza energetica ed uno inerente il miglioramento sismico). Gli interventi traino consistono in:

    • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’abitazione;
    • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria (interventi “traino” DL 19/05/2020 n. 34, art. 119, c. 1);
    • messa in sicurezza sismica.

Inoltre si deve conseguire un miglioramento di due classi energetiche, o, nel caso non sia possibile, si deve raggiungere la miglior classe energetica disponibile. Per accedere alle detrazioni, un tecnico abilitato deve produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e l’asseverazione della classe di rischio sismico, nel caso di interventi che comprendono anche il Sisma Bonus. Le asseverazioni vanno poi trasmesse all’ENEA. Anche le spese per questi documenti rientrano in quelle detraibili.

Nel Super Bonus sono inclusi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Per accedere al Superbonus basta che il tecnico presenti la CILAS in quanto con la conversione in Legge del Decreto Semplificazioni gli interventi inerenti tale incentivo rientrano nella manutenzione straordinaria.

I tecnici che nelle asseverazioni esporranno informazioni false o ometteranno informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attestano falsamente la congruità delle spese sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con una multa che va da 50mila a 100mila euro. Le pene sono maggiorate qualora venisse accertato un indebito profitto per sè stessi o per altri.

Accedono al Super Bonus per ristrutturare casa anche gli altri interventi (interventi “trainati” DL 19/05/2020 n. 34, art. 119, c. 2) previsti per ecobonus, ristrutturazione edilizia, rimozione delle barriere architettoniche a patto che venga effettuato almeno uno dei tre maxi interventi traino indicati (almeno uno dei due riguardanti l’efficientamento energetico e l’intervento di messa in sicurezza sismica per gli interventi di miglioramento sismico).

Nel Super Bonus sono stati, inoltre, inclusi anche:

    • l’installazione di impianti fotovoltaici;
    • l’installazione di appositi sistemi integrati di accumulo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico;
    • l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Il committente, sia che opti per il recupero delle detrazioni fiscali che per la cessione del credito o lo sconto in fattura dovrà acquisire il “visto di conformità” che può essere rilasciato da:

    • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
    • i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
    • dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

Possono usufruire del Super Bonus:

    • condomìni (fino al 31.12.2025, con percentuali via via decrescenti a partire dal 2023);
    • persone fisiche, non esercenti attività di impresa, arti o professioni, su interi fabbricati con massimo 4 unità immobiliari accatastate, appartenenti ad unico proprietario o in comproprietà (fino al 31.12.2025, con percentuali via via decrescenti a partire da gennaio 2023);
    • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari destinati ad abitazione principale;
    • IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione in materia di house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (fino al 31 dicembre 2023 a patto che al 30 giugno 2023 sia realizzato almeno il 60% dei lavori per ogni singolo intervento);
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (fino al 31 dicembre 2025 e con percentuali decrescenti a partire da gennaio 2025);
    • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460), organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri (art. 6 L. 11 agosto 1991 n. 266), associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 7 L. 7 dicembre 2000 n. 383) (fino al 31 dicembre 2025 e con percentuali decrescenti da gennaio 2023);
    • associazioni e società sportive dilettantistiche per gli immobili adibiti a spogliatoi (art. 5 c. 2 lettera c) D.Lgs. n. 242/1999) (fino al 31 dicembre 2024 e con percentuali decrescenti a partire da gennaio 2024);
    • imprese per unità immobiliari possedute o detenute in condomini, in riferimento alle sole parti comuni (Circolare AdE 24/E/2020) (fino al 31 dicembre 2024 e con percentuali decrescenti a partire da gennaio 2024);
    • edifici rientranti nelle categorie catastali B1, B2 e D4 ossia ospizi, collegi, convitti, conventi, seminari, caserme, ospedali e case di cura a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica (fino al 31 dicembre 2025 e con percentuali decrescenti a partire da gennaio 2025).

Il Super Bonus non si applica ad edifici che rientrano nelle seguenti categorie catastali: A1, A8 ed A9.

Per maggiori informazioni è possibile consultare anche la Guida al Super Bonus 110 dell’Agenzia delle Entrate.

Avvisiamo che attualmente, in linea con il dettato normativo vigente, non ci è possibile applicare lo sconto diretto in fattura.

Si avvisa, inoltre, che le guide potrebbero non essere aggiornate agli ultimi cambiamenti normativi.

Parola d’ordine comfort

Che cosa contraddistingue gli edifici nZEB dalle case tradizionali? Gli edifici nZEB puntano ad un’altissima efficienza e sostenibilità, sia dell’involucro esterno sia degli impianti tecnologici e sono adatte per qualsiasi zona climatica, compresa quella mediterranea.

Negli edifici nZEB il bilancio tra energia prodotta ed energia consumata deve essere prossimo allo zero. Dunque i consumi per riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ventilazione e produzione di acqua calda sanitaria devono essere minimi e in parte coperti con l’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili quali: impianti fotovoltaici, pannelli solari per il solare termico, pompa di calore.

Inoltre, queste case di ultima generazione saranno dotate di gestione “intelligente” degli impianti, per il controllo del comfort invernale ed estivo in base alle condizioni climatiche reali, e per il monitoraggio dei consumi elettrici e del calore prodotto.

Diventa, quindi, fondamentale integrare progettazione architettonica ed impiantistica.

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Super Bonus ristrutturazione casa

Disponibilità incentivi

dal 01.07.2020 al 31.12.2023 per le case singole e fino al 31.12.2025 per gli edifici fino a quattro unità immobiliari con unico proprietario (con percentuali di spesa detraibili decrescenti a partire dal 2023)

Incentivi Super Bonus

INTERVENTI TRAINO

INTERVENTI TRAINATI

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