Ecobonus condomìni
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Si tratta di detrazioni fiscali IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Ecobonus 2022 – 2023 – 2024).
L’ecobonus vale per tutti i fabbricati di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la costruzione degli immobili e per tutti gli interventi (esclusa l’installazione dei pannelli solari) l’edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento. Sono esclusi gli interventi di ampliamento.
Le detrazioni relative all’Ecobonus sono ripartite in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa ed in quelli successivi. È possibile optare per la cessione del credito di imposta (quota di detrazioni spettante) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, tranne banche ed intermediari finanziari. I soggetti cessionari (ossia chi accetta la cessione del credito da parte del committente) può a sua volta cedere il credito ad altri soggetti collegati all’intervento stesso; il recupero delle quote cedute, per i cessionari (per il primo nel caso in cui non ceda a sua volta il credito), avviene tramite apposito modello F24 in 10 anni.
Da luglio 2019 è possibile optare per la modalità dello sconto diretto in fattura anziché per la modalità di cessione del credito. Lo sconto in fattura prevede che l’azienda che effettua i lavori, sconti in fattura, al cliente, l’importo derivante dalla detrazione. Il recupero da parte del cessionario avviene in 5 anni.
Avvisiamo che attualmente, per cause esterne all’azienda, momentaneamente non ci è possibile applicare lo sconto diretto in fattura.
Ecobonus 2022 - 2023 - 2024 Condomìni
Disponibilità incentivi
dal 01.01.2017 al 31.12.2024.
Incentivi Ecobonus 2022 - 2023 - 2024
65%
Detrazioni fiscali
70%
Detrazioni fiscali
75%
Detrazioni fiscali
La detrazione viene calcolata su un tetto massimo di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono il condomìnio.
Consulta tutti i dettagli sugli incentivi per la riqualificazione energetica nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando QUI.
Ecobonus più Sisma bonus per condomìni
Per la riqualificazione delle parti comuni dei condomìni è prevista la cumulabilità tra Ecobonus e Sisma bonus per gli edifici in zona rischio sismico 1, 2 e 3.
Il tetto massimo di detrazione fiscale per il nuovo super incentivo è pari alla somma tra la detrazione prevista per l’Ecobonus e quella prevista per il Sismabonus (40.000 euro più 96.000 euro) per un totale di 136.000 euro per unità immobiliare
Le detrazioni previste sono:
- l’80% dei costi sostenuti nel caso di passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- l’85% dei costi sostenuti nel caso di passaggio a due classi di rischio sismico inferiori
Cessione del credito e Sconto in fattura
La detrazione spettante da Sisma bonus Condomini, Ecobonus Condomini e Super Incentivo può essere trasformata in credito fiscale cedibile ai soggetti che hanno partecipato agli interventi di riqualificazione sismica ed energetica.
In alternativa alla cessione del credito è stata predisposta la possibilità di optare per lo sconto in fattura (Art. 10, commi 1 e 2 D.L. 30 aprile 2019 n.34 convertito in L. 28 giugno 2019 n.58). Lo sconto in fattura consente al fornitore, previo accordo tra le parti, di scontare l’importo delle detrazioni spettanti direttamente in fattura e di recuperarlo in 5 anni anziché in 10. Il cliente paga solo la quota non coperta dalle detrazioni. La cessione del credito e lo sconto in fattura si possono effettuare fino al 31.12.2025.