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Superbonus 110 casetta prototipo

Superbonus 110: cosa cambia nel 2021 (e nel 2022)

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dei Superbonus, introdotta con il Decreto Rilancio a maggio 2020 (art. 119 DL 34/2020 convertito in L. 77/2020). In particolare la Legge di Bilancio ha prorogato le scadenze per l’accesso ai bonus, introdotto la possibilità per le imprese di accedere ai bonus se proprietari di unità immobiliari in condomini a destinazione residenziale prevalente per i lavori sulle parti comuni, regolamentato la disciplina in fatto di unico proprietario di edificio con più di due unità immobiliari accatastate, e prorogato cessione del credito e sconto in fattura fino al 31 dicembre 2022. Andiamo, dunque, ad approfondire le modifiche.

Superbonus 110: le nuove scadenze relative ad incentivi statali, cessione del credito e sconto in fattura

Il Superbonus 110, con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio, vale dal 01 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. La scadenza può essere prorogata al 31 dicembre 2022 per i condomini che al 30 giugno 2022 abbiano effettuato almeno il 60% degli interventi stabiliti per l’accesso agli incentivi.

Per le ex IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) la scadenza dei bonus è stata prorogata al 31 dicembre 2022 con possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 nel caso in cui al 31 dicembre 2022 siano stati svolti sull’edificio almeno il 60% dei lavori.

Anche la possibilità di optare per cessione del credito e sconto in fattura vale fino al 31 dicembre 2022.

Nuovi beneficiari: unici proprietari, terzo settore e imprese

Potranno accedere ai Superbonus 110:

    • Condomini;
    • Persone fisiche, non esercenti attività di impresa, arti o professioni, su interi fabbricati con massimo 4 unità immobiliari accatastate, appartenenti ad unico proprietario o in comproprietà;
    • Persone fisiche, non esercenti attività di impresa, arti o professioni, su singole unità immobiliari residenziali;
    • Ex IACP per spese fino al 31 dicembre 2022 (e fino al 30 giugno 2023 se al 31 dicembre 2022 sono stati avviati e realizzati almeno il 60% dei lavori);
    • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
    • Terzo settore;
    • Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente a lavori su spogliatoi e parti di spogliatoi;
    • Imprese per unità immobiliari possedute o detenute in condomini, in riferimento alle sole parti comuni (circolare Agenzia delle Entrate 24/E/2020).

Per quanto riguarda le imprese, già in precedenza, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 34/E/2020 erano state ammesse le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica su edifici immobili merce di imprese di costruzioni e ristrutturazione immobiliare, oltre alle spese su immobili locati a terzi da parte di società immobiliari. L’inserimento dei lavori nelle parti comuni dei condomini a destinazione residenziale prevalente allarga, dunque, il panorama anche per le imprese.

Ripartizione in quote annuali e tipologie di interventi

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito anche la ripartizione delle detrazioni in quote annuali: le spese sostenute nel 2021 si recupereranno in cinque quote annuali di pari importo; le spese del 2022, invece, si recupereranno in quattro quote annuali.

Si potrà optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anziché detrarre gli interventi nella dichiarazione dei redditi, fino al 31 dicembre 2022.

Gli interventi, come in precedenza, si suddividono in interventi traino ed interventi trainati.

Tra gli interventi traino abbiamo:

    • L’isolamento termico delle superfici degli edifici;
    • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
    • La messa in sicurezza sismica.

Tra gli interventi trainati rientrano invece:

    • Tutti gli interventi rientranti nell’Ecobonus art. 14 DL 63/2013;
    • Gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche art. 16-bis c. 1 lett. e DPR 917/1986;
    • L’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
    • L’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale successiva installazione di sistemi di accumulo energetico.

Gli interventi si considerano trainati se le relative spese sono sostenute tra la data di inizio e la data di fine dei lavori traino; inoltre, se tutti i lavori sono eseguiti dalla stessa impresa che funge da general contractor sarà la stessa azienda che potrà attestare data di inizio e data di fine dei lavori traino con un’apposita attestazione.

Il Superbonus 110 ed Edilvi

La nostra azienda, che da anni segue la disciplina normativa in merito ad ecobonus e sismabonus, rientra proprio in quest’ultima casistica in quanto, grazie al proprio know how ed all’esperienza acquisita negli anni, si pone come unico referente, e quindi general contractor, per l’esecuzione di lavori di riqualificazione con gli incentivi statali e la gestione della documentazione correlata, dando un servizio completo al cliente finale che non deve preoccuparsi né della gestione delle diverse fasi di cantiere né della produzione di documenti in proprio.

In particolare offriamo un servizio dedicato in provincia di Treviso per possibili clienti che vogliono effettuare interventi di demolizione e ricostruzione di case singole. In questo caso la nostra azienda si occupa della demolizione, della gestione delle pratiche burocratiche e della ricostruzione della casa finita con consegna chiavi in mano, grazie al metodo brevettato Casa Smart Plus. In pochi mesi viene consegnata al cliente una casa nZEB, ad energia quasi zero, antisismica, confortevole e con gestione dei consumi ottimale.

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